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Islam : Shariah e i riti
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La professione di fede in Allah obbliga i seguaci dell’Islam all’osservanza di una serie di norme etiche e legali che, regolamentando ogni aspetto della vita della comunità, costituiscono un complesso e minuzioso codice giuridico concepito come modello ideale per una società teocratica. Identificando infatti la società civile con la comunità dei fedeli, la teologia islamica innalza il diritto, fiqh (“saggezza”), al rango di scienza religiosa, che deve essere coltivata dai dotti con la massima dedizione per garantire nel futuro la conformità della condotta dei fedeli ai principi della legge, la shariah.

 

Gli esperti di giurisprudenza, detti mufti nella tradizione sunnita e mullah in quella sciita, legiferano in relazione a ogni aspetto della vita civile e religiosa: essi elaborano sia le norme del codice penale sia le prescrizioni del diritto di famiglia, ponendo a fondamento delle loro decisioni non solo i dati del Corano e della sunna, come si trovano nelle raccolte dei detti e delle azioni del profeta, ma anche l’orientamento concorde, ijma, di una o più generazioni di uomini di legge in relazione a una determinata materia; alle indicazioni di questi cultori del diritto devono attenersi i qadi, i giudici chiamati a pronunciare le sentenze in merito ai singoli casi loro sottoposti.
Il diritto di famiglia e la condizione della donna

Nell’ambito di competenza della shariah rientrano anche le norme del diritto matrimoniale. Le nozze per l’uomo possono avere anche carattere poligamico: alla libertà di sposare fino a quattro donne si associa l’obbligo di assicurare un identico tenore di vita a ciascuna delle consorti e ai rispettivi figli. Tale obbligo, soprattutto in epoca moderna, fa di questa pratica una possibilità limitata agli uomini più benestanti. Il divorzio, possibile per iniziativa del marito anche in assenza di particolari motivazioni, può essere ottenuto dalla donna solo per mezzo di una complessa procedura giuridica, sulla base dello stesso principio che consente il matrimonio fra un musulmano e una donna di diverso credo religioso, ma impedisce di dare in sposa una donna musulmana a un uomo non seguace dell’Islam.

Per quanto concerne l’abbigliamento femminile, l’esortazione rivolta dal Corano alle donne affinché indossino un mantello che copra il loro corpo da capo a piedi non può essere posta a fondamento della prescrizione di nascondere anche il volto, introdotta dai califfi Abbasidi (750-1258) con la consuetudine di confinare le mogli nell’harem, ovvero “luogo interdetto” agli uomini, consentendo loro di comparire in pubblico soltanto con il volto coperto.

Questo orientamento non univoco della tradizione antica fa sì che le prescrizioni in materia di abbigliamento femminile siano tuttora più o meno rigide nei diversi paesi islamici, analogamente alle altre norme che regolano le attività delle donne in campo sociale e professionale. Allo stesso modo, l’applicazione letterale della shariah come espressione principale del diritto (taglio della mano destra come pena per il furto o lapidazione per l’adulterio) è prerogativa di paesi, quali l’Arabia Saudita e l’Iran, più inclini a una visione integralista dell’Islam. Altrove, ad esempio in Egitto e in Siria, la pratica islamica convive con un sistema legale parzialmente ispirato a modelli occidentali, mentre la Turchia è dal 1928 uno stato ufficialmente laico, benché non vi manchino movimenti religiosi di indirizzo più o meno integralista. "Islam," Encarta

Id al-Fitr
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